1. La concessione di cui all'articolo 4 è revocata con delibera adottata dal consiglio comunale nei seguenti casi:
a) mancato rispetto del capitolato d'appalto di cui all'articolo 4, comma 3;
b) mancato rispetto della convenzione di cui all'articolo 4, comma 3;
c) sospensione dell'attività di gioco, salvo causa di forza maggiore;
d) insolvenza.
2. Nei casi previsti dal comma 1 il sindaco nomina un commissario ad acta per la gestione straordinaria della casa da gioco che resta in carica sino all'affidamento al nuovo gestore. La gestione commissariale è disposta con provvedimento del sindaco adottato sentito il consiglio comunale.
3. La revoca o la decadenza del gestore non producono effetti sui rapporti di lavoro subordinato con i dipendenti della casa da gioco.